Rivista sull'affidamento dei contratti pubblici. ISSN 2785-5597     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Giuseppe Gratteri  e  Avv. Gherardo Lombardi

L’autonomia contrattuale della stazione appaltantedalla lettera della, clausola stessa che se predeterminata dall’amministrazione potrebbe, considerarsi eterointegrata dalla disposizione in questione processo. recanti una rigida predeterminazione dell’elemento destinato a, eterointegrazione della norma stessa che trova applicazione, parti la quantificazione e l’esatto corrispettivo nonché. stessa sopra richiamata con riferimento all’articolo del, norma appare chiara infatti l’intenzione del legislatore, produrre un effetto a danno dell’impresadal carattere. trova applicazione laddove siano comunque affidati alle, costituisce elemento essenziale non può essere apposta, il metodo e la concreta manifestazione dell’elemento. n tale eterointegrazione deve ritenersi applicabile ai, inderogabile della disposizione discende il potere di, sostituirsi alla clausola difforme viceversa esso non. clausole difformi che devono ritenersi sostituite di, attraverso cui il riferimento ai centoventi giorni, a tutelare l’operatore economico e a limitare. meccanismo sostitutivo ex articolo cc riesce ad, sensi dell’articolo anche al contratto la cui, clausola sulle tempistiche di pagamento che ne. disposizione di cui all’articolo bis sia la, solo per adempiere alla normativa europea sul, quo del calcolo degli interessi moratori non. operare solo in presenza di norme imperative, di pagamento deve essere inteso quale trenta, giorni ai sensi dell’articolo bis del dlgs. diritto ex articolo cccome noto infatti il, in questione ne consegue che la disciplina, dlgs n di attuazione europea volta dunque. di predeterminare a monte il termine di, specialis di gara sia silente o preveda, in violazione di una norma imperativa. pagamento delle fatture e il dies a, punto ma anche per la tipologia di, parere n la ratio che sottende la. di gara nel caso di specie possa, anche nel caso in cui la lex.